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French term or phrase:

sur le fond

Italian translation:

sul merito

Added to glossary by Cristina Giannetti
Mar 17, 2004 11:31
20 yrs ago
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French term

sur le fond

Non-PRO Homework / test French to Italian Law/Patents Law (general)
se prononcent sur le fond
débattre sur le fond....
potrebbe andare bene: "di fondo" o "sul fondo" o "fondamentalmente"?
grazie :)

Discussion

Non-ProZ.com (asker) Mar 17, 2004:
grazie a tutte! ho scelto "nel merito" perch� era pi� adatto nelle frasi :) ciao
Non-ProZ.com (asker) Mar 17, 2004:
contesto si tratta di una querela fra due societ�. stanno dibattendo la situazione prima di esporla al tribunale.
"Dans le cas o� le Tribunal se prononcerait sur le fond avant que l'OHMI ne rende sa decision...."
oppure "Les parties d�battront alors sur le fond sans attendre la d�cision de....."
grazie :)
Drem Mar 17, 2004:
Potresti aggiungere qualche parola di contesto? Grazie!! ciao

Proposed translations

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sul merito

VEDI SOTTO: IN QUESTO DOCUMENTO DELLA CORTE EUROPEA

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, Strasburgo, 30 ottobre 2003. CASO BELVEDERE ALBERGHIERA S.R.L. c. Italia. Sentenza sul quantum debeatur Articolo 41 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (equa soddisfazione) (violazione dell'articolo 1 del Protocollo n°1, sul diritto di proprietà, in ipotesi di accessione invertita = espropriazione indiretta) . Stante la mancata restituzione dell’area acquisita illegalmente e proprio a motivo dell’illiceità dell’acquisizione, l'indennizzo a carico dello Stato italiano deve necessariamente riflettere il valore pieno ed integrale del bene.


Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
CASO: BELVEDERE ALBERGHIERA S.R.L. contro ITALIA
sentenza del 30 ottobre 2003

ricorso n. 31524/96

Sentenza sul quantum debeatur Articolo 41 Convenzione (equa soddisfazione) (violazione dell'articolo 1 del Protocollo n°1, sul diritto di proprietà, in ipotesi di accessione invertita = espropriazione indiretta) . Stante la mancata restituzione dell’area acquisita illegalmente e proprio a motivo dell’illiceità dell’acquisizione, l'indennizzo deve necessariamente riflettere il valore pieno ed integrale del bene. Pertanto, il Governo italiano deve versare alla società ricorrente 763.691(settecento sessantatremila seicentonovantuno) EURO per danno materiale, 25.000(venticinquemila) EURO per danno morale e 30.000(tentamila) EURO per spese legali.
(sommario a cura dell’avv. Maurizio de Stefano)

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, SECONDA SEZIONE; Strasburgo, 30 ottobre 2003. CASO BELVEDERE ALBERGHIERA S.R.L. (avv.ti Nicolo’ e Natalia Paoletti) c. Italia. (ricorso n. 31524/96); Pres. Rozakis.

La ricorrente società Belvedere Alberghiera S.r.l., è una società costituita nel 1983. Essa possedeva il Belvedere Hotel sul Monte Argentario, ed una striscia di terreno che consentiva ai clienti dell’albergo l’accesso diretto al mare.

La ricorrente fu privata del suo terreno dal Comune in base alla regola giurisprudenziale « dell’accessione invertita, espropriazione indiretta, o occupazione acquisitiva) » , che esclude ogni possibilità di restituzione del bene in caso di compimento di un’opera pubblica.

Con sentenza del 30 maggio 2000, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha statuito che il principio dell’accessione invertita, coniato dalla giurisprudenza italiana sull’espropriazione costituiva una ingerenza dello Stato sul terreno della ricorrente, incompatibile con l’articolo 1 del Protocollo n° 1 (rispetto dei beni), e concludeva per la sussistenza della violazione di tale articolo, riservandosi di determinare il quantum debeatur di tale violazione.

In considerazione della mancata restituzione dell’area acquisita illegalmente il danno materiale deve calcolarsi tenendo conto sia della privazione del godimento del terreno dall’acquisizione avvenuta nel 1987 fino al dicembre 2002, sia del mancato guadagno per l’esercizio dell’attività alberghiera, anche proietatta nel futuro entro i prossimi trenta anni (sempre che la situazione attuale resti e divenga permanente), sia del deprezzamento dell’immobile.

A titolo di equa soddisfazione (articolo 41 della Convenzione), la Corte liquida alla ricorrente, all’unanimità, 763.691(settecento sessantatremila seicentonovantuno) EURO per danno materiale, 25.000(venticinquemila) EURO per danno morale e 30.000(trentamila) EURO per spese legali .

VECCHIA SECONDA SEZIONE

caso BELVEDERE ALBERGHIERA SRL c. ITALIA

(ricorso no 31524/96)

SENTENZA
(Equa soddisfazione)

STRASBURGO
30 ottobre 2003

(traduzione non ufficiale a cura dell’avv. Maurizio de Stefano)



Nel caso Belvedere Alberghiera Srl c. Italia,

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (prima sezione), riunitasi in una camera composta da: C.L. Rozakis, presidente, A.B. Baka, B. Conforti, G. Bonello, V. Straznicka, P. Lorenzen, E. Levits, giudici, e da E. Fribergh, cancelliere di sezione.

Dopo averla deliberata in camera di consiglio il 9 ottobre 2003,
rende la seguente sentenza, adottata in questa data:

PROCEDURA

1. A l’origine del caso, vi è un ricorso (n. 31524/96) diretto contro la Repubblica italiana, con il quale una società a responsabilità limitata di diritto italiano, la società Belvedere Alberghiera s.r.l (“la ricorrente”), aveva adito la Commissione europea dei Diritti dell’Uomo (“la Commissione”) il 2 maggio 1996, in virtù del vecchio articolo 25 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”). La ricorrente deduceva una lesione ingiustificata al suo diritto al rispetto dei suoi beni.

Il primo luglio 1998, la Commissione ha deciso di portare il ricorso alla conoscenza del Governo italiano ("il Governo"), invitandolo a presentare per iscritto delle osservazioni sulla sua ricevibilità e sulla fondatezza nel merito. Dopo l’entrata in vigore del Protocollo n. 11 della Convenzione il 1 novembre 1998, e conformemente all’art. 5 §2 del suddetto Protocollo, l’esame della controversia è stata deferita alla Corte. Conformemente all’art. 52 § 1 del Regolamento della Corte, il presidente della Corte ha attribuito il caso alla seconda sezione. Il 21 settembre 1999, la Camera ha dichiarato ricevibile il ricorso ed ha deciso di tenere un’udienza sul merito. L’udienza si è svolta in pubblico il 13 gennaio 2000.

2. Con una sentenza del 30 maggio 2000 ("la sentenza principale"), la Corte ha ritenuto che c’era stata la violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 perché la ricorrente era stata illegalmente privata del suo terreno (Belvedere Alberghiera S.r.l c. Italia, n. 31524/96, CEDH 2000-VI).

3. Fondandosi sull’articolo 41 della Convenzione, la ricorrente sollecitava la restituzione ed il ripristino del terreno oggetto del contendere. Inoltre, essa reclamava un risarcimento per il pregiudizio materiale, ammontante in almeno 80.000.000 lire italiane(ITL), compensative in particolare del mancato godimento del terreno nel periodo di occupazione, fino alla restituzione. La ricorrente reclamava ancora 30.000.000 ITL a titolo di danno morale che le sarebbe stato causato dal comportamento dello Stato. Essa domandava infine il rimborso delle spese per le procedure innanzi le giurisdizioni nazionali ed il rimborso delle spese sostenute davanti alla Corte.

4. Poiché la questione dell’applicazione dell’art. 41 della Convenzione non era ancora matura per la decisione, la Corte l’ha riservata ed ha invitato il Governo e la ricorrente a sottoporle per iscritto, entro sei mesi, le loro osservazioni sulla suddetta questione e particolarmente ad informare la Corte di qualsiasi accordo cui fossero pervenuti (ibidem, § 69 e punto 2 del dispositivo).

5. Il termine inizialmente fissato al 30 novembre 2000 per permettere alle parti di cercare un accordo amichevole è stato prorogato, su loro domanda, al 30 novembre 2000, poi ancora al 30 maggio 2001 ed è scaduto senza che le parti siano pervenute ad un accordo.

6. La Camera, riunitasi il 29 novembre 2001 su iniziativa del Presidente (punto 3 -c del dispositivo della sentenza principale), ha ritenuto opportuno effettuare una perizia. Essa ha deciso che il compito dell’esperto doveva consistere nel determinare, da una parte, il valore attuale del terreno ed il valore di questo al momento della sua occupazione; dall’altra parte, il danno materiale in caso di restituzione del terreno (spese di rimessa in pristino, mancato godimento del terreno e perdita dei redditi a decorrere dalla data dell’occupazione) e il danno materiale in difetto di restituzione del terreno (mancato godimento del terreno e perdita dei redditi a decorrere dalla data di occupazione del terreno, deprezzamento dell’immobile di cui la ricorrente è ancora proprietaria).

7. Con lettera del 30 novembre 2001, la Corte ha comunicato questa decisione alle parti ed ha invitato le stesse a fornirle il nome di un perito scelto di comune accordo. Inoltre, la Corte ha precisato che le spese e gli onorari della perizia, sarebbero stati a carico del Governo convenuto (art. 38 della Convenzione).

8. Con lettere del 28 e 29 dicembre 2001, la ricorrente ed il Governo rispettivamente hanno fornito una lista di nomi di esperti. Successivamente, il 3 aprile 2002, le parti hanno indicato i nomi di tre periti selezionati di comune accordo dalla lista suddetta.

9. Stante la indisponibilità del primo esperto scelto dalle parti, il 3 luglio 2002, su istruzione della Corte, la cancelleria ha affidato il mandato al Sig. Mario Dini e ne ha informato le parti.

Nel testo del mandato si legge:

Egregio Signore, ho l’onore di informarla che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha deciso di conferirle il mandato, conformemente alle indicazioni delle parti, di valutare un terreno appartenuto alla società ricorrente.

Conformemente alla decisione adottata dalla Camera incaricata di esaminare il ricorso, il suo incarico consisterà nel determinare:

-da una parte, il valore attuale del terreno e il valore di questo al momento della sua occupazione;

- dall’altra parte, il danno materiale: a) in caso di restituzione del terreno (spese di rimessa in pristino, mancato godimento del terreno e perdita di redditi a decorrere dalla data dell’occupazione); b) In caso di non restituzione del terreno (mancato godimento del terreno e perdita di redditi a decorrere dalla data dell’occupazione; deprezzamento dell’immobile di cui la società ricorrente è ancora proprietaria).

Ho l’onore di informarla che l’ammontare finale delle spese della perizia e dei suoi onorari sarà a carico dello Stato (articolo 38 della Convenzione).

10. Il perito ha accettato l’incarico il 15 luglio 2002.

11. Con lettera del 2 agosto 2002, la cancelleria ha informato le parti invitandole ad adottare le misure necessarie affinché l’esperto, potesse adempiere il suo incarico.

12. Il 13 febbraio 2003, il perito ha depositato il suo rapporto e la richiesta relativa alle sue spese ed onorari. Nel termine fissato al 25 marzo 2003, poi prorogato su domanda della ricorrente al 22 aprile 2003, le parti hanno avuto possibilità di fare pervenire i loro commenti. Soltanto la ricorrente ha fatto pervenire i suoi commenti in data 19 aprile 2003.

13. Il primo novembre 2001, la Corte aveva nel frattempo modificato la composizione delle sue sezioni (articolo 25 § 1 del Regolamento). Il presente ricorso ha tuttavia continuato ad essere esaminato dalla Camera della vecchia sezione seconda, quale esisteva prima di questa data.

IN DIRITTO

14. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,



<<Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno della Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa >>.



I) VALIDITA’ DELLA PERIZIA

15. Le parti non hanno contestato la validità della perizia.

16. La Corte ritiene valido il rapporto dell’esperto e lo prende in considerazione per rendere la sua decisione.

II) DANNO

A. DANNO MATERIALE

1. Riassunto della perizia e delle conclusioni del perito

17. Il rapporto della perizia, esteso per trenta pagine, contiene una stima del valore del terreno oggetto di controversia al 22 giugno 1987, momento della sua occupazione, e al dicembre 2002, quando la perizia è stata effettuata. In seguito, raffigura la stima del danno materiale nel caso in cui il terreno venisse in seguito restituito e la stima del danno materiale nel caso in cui il terreno non venisse restituito.

La stima del perito ha ad oggetto un’estensione di 1.374 metri quadrati, risultanti dal catasto del Comune di Monte Argentario, alla particella 22, foglio 15.

Per redigere il suo rapporto, l’esperto si è basato sui documenti forniti dal Comune di Monte Argentario, sugli elementi portati dalla ricorrente oltre che sulle informazioni provenienti dal mercato immobiliare e dal mercato alberghiero. Egli ha inoltre tenuto conto dell’evoluzione del tasso di inflazione e dei prezzi durante il periodo considerato.

18. L’esperto ha constatato che in seguito all’ occupazione del terreno oggetto del contendere, l’albergo di cui la ricorrente è proprietaria aveva perduto l’accesso diretto al mare. Si tratta di un albergo a tre stelle, con dodici camere.

19. In primo luogo, il perito ha valutato il terreno. A suo parere, il valore venale del terreno nel 1987, al momento della sua occupazione, era di 82.500.000 ITL, corrispondenti a 41.833 Euro. Il valore venale del terreno al 31 dicembre 2002, all’epoca della perizia, era di 71.013 Euro.

20. Il perito ha in seguito preso in esame la valutazione del danno materiale nel caso in cui il terreno fosse restituito. A questo riguardo, egli ha stimato che le spese di rimessa in pristino ammonterebbero a 11.362 Euro.

In seguito l’esperto ha calcolato che la privazione del godimento del terreno fino al dicembre 2002 aveva causato un danno ammontante a 76.431 Euro.

Essa (privazione n.d.t.) aveva anche comportato il mancato guadagno nell’attività alberghiera che, fino al 2002, ammontava a 169.266 Euro.

21. Il perito ha proceduto infine alla stima del danno materiale nel caso di mancata restituzione del terreno. Oltre al valore venale di quest’ultimo, al danno derivante dalla privazione del godimento fino al dicembre 2002 ed al mancato guadagno nell’attività alberghiera fino al 2002, il perito ha preso in considerazione il danno materiale futuro, nell’ipotesi in cui la situazione attuale divenisse permanente.

A tali fini l’esperto ha stimato che per i trenta prossimi anni, il futuro mancato guadagno nell’attività alberghiera ammonta a 218.832 Euro.

Inoltre, il deprezzamento dell’immobile ammonta a 228.149 Euro.

22. Per riassumere le conclusioni dell’esperto:

-Danno materiale in caso di restituzione del terreno nel 2003:
mancato godimento del terreno fino al 2002: 76.431 Euro;


mancato guadagno fino al 2002: 169.266 Euro ;


spese di ripristino: 11.362 Euro;


Totale: 257.059 Euro

-Danno materiale in mancanza di restituzione dell’immobile:
Valore venale del terreno nel 2002: 71.013 Euro;


Mancato guadagno fino al 2002 (169.266 euro) + mancato guadagno futuro (218.832 Euro)


Mancato godimento del terreno fino al 2002 (76.431 Euro) + deprezzamento dell’immobile (228.149 Euro)


Totale : 763.691 EURO


2. Argomentazioni del Governo

23. Il Governo non ha fatto commenti sulle conclusioni dell’esperto.

24. Prima che la perizia venisse disposta dalla Corte (vedere la sentenza sul merito §§ 66-68), il Governo aveva dichiarato che la restituzione del terreno era impossibile per le ragioni indicate dal Consiglio di Stato, in relazione all’applicazione da parte di quest’ultimo del principio dell’espropriazione indiretta. Il Governo sosteneva parimenti che la restituzione del terreno esulava dal campo di applicazione dell’art. 41 della Convenzione.

Il Governo sosteneva inoltre che l’azione di risarcimento danni che la ricorrente aveva la facoltà di proporre davanti alle giurisdizioni italiane potrebbe compensare la violazione lamentata. In conseguenza, il Governo sosteneva che alcuna somma potesse essere accordata a questo titolo, dal momento che la ricorrente poteva ancora domandare il risarcimento dei danni davanti alle giurisdizioni nazionali.

3 Argomentazioni della ricorrente

25. La ricorrente sollecita la restituzione e la rimessa in pristino del terreno oggetto del contendere, misure che costituiscono secondo la stessa il solo modo idoneo a rimediare alla violazione dedotta, perché permetterebbe di ristabilire la situazione quale esistente prima della violazione dell’articolo 1 del Protocollo n.1. Essa ricorda che il diritto alla restituzione deriva dalla res iudicata amministrativa.

26. La ricorrente si dichiara soddisfatta delle conclusioni cui è pervenuto il perito in relazione al danno materiale in caso di restituzione del terreno.

27. Essa contesta invece la valutazione dell’esperto in mancanza di restituzione del terreno. A questo riguardo, la ricorrente sostiene che la Corte dovrebbe condannare lo Stato ad un risarcimento esemplare e punitivo, ammontante almeno al doppio di quanto calcolato dal perito.

4. Decisione della Corte

28. La Corte ricorda che una sentenza che constati una violazione comporta per lo Stato convenuto l’obbligazione di mettere fine alla violazione e di eliminarne le conseguenze in modo da garantire in quanto possibile il ripristino della situazione antecedente (Iatridis c. Grecia (equa soddisfazione) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).

29. Gli Stati contraenti parti del caso sono in linea di principio liberi di scegliere i mezzi da utilizzare per conformarsi ad una sentenza che constati una violazione. Tale potere discrezionale in ordine alle modalità di esecuzione di una sentenza implica la libertà di scelta in relazione all’obbligazione principale imposta dalla Convenzione agli Stati contraenti: assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà garantite (art. 1). Se la natura della violazione permette la restitutio in integrum, incombe allo Stato convenuto realizzarla, non avendo la Corte la competenza né la possibilità pratica di provvedervi essa stessa. Se al contrario, il diritto nazionale non permette o non permette che in maniera imperfetta di eliminare le conseguenze della violazione, l’art. 41 abilita la Corte ad accordare, se del caso, alla parte lesa, la soddisfazione che le sembri appropriata (Brumarescu c. Romania (equa soddisfazione) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2000-I).

30. La Corte nella sua sentenza principale, ha dichiarato che l’ingerenza oggetto del contendere non soddisfaceva alla condizione di legalità (paragrafi 61-63 della sentenza principale). L’atto del Governo italiano che la Corte ha ritenuto contrario alla Convenzione non era una espropriazione che sarebbe stata legittima se fosse stato pagato un indennizzo; al contrario, si è trattato di un impossessamento da parte dello Stato del terreno della ricorrente, al quale la ricorrente non ha potuto rimediare (paragrafo 68 della sentenza principale).

La Corte ha di conseguenza rigettato l’eccezione del Governo basata sul fatto che la ricorrente non avrebbe potuto richiedere l’equa soddisfazione poiché essa avrebbe potuto chiedere il risarcimento dei danni davanti alle giurisdizioni nazionali (paragrafo 68 della sentenza principale).

31. Il carattere illecito di tale spossessamento si ripercuote per forza di cose sui criteri da impiegare per determinare la riparazione dovuta dallo Stato convenuto, in quanto le conseguenze finanziarie di un impossessamento lecito non possono essere assimilate a quelle di un impossessamento illecito (Ex-Re di Grecia ed altri c. Grecia (equa soddisfazione) [GC], n. 25701/94, § 75, CEDH 2002).

32. La Corte ha adottato una posizione simile nel caso Papamichalopoulos (Papamichalopoulos c. Grecia (articolo 50), del 31 ottobre 1995, serie A n. 330-B, p. 59, §§ 36 e 39). La Corte ivi ha concluso per la violazione in relazione ad una espropriazione di fatto irregolare (occupazione di terreni da parte della marina greca, dal 1967) che durava da più di venticinque anni alla data della sentenza resa il 24 luglio 1993.

La Corte ingiunse in conseguenza allo Stato greco di versare ai ricorrenti, per il danno e per la perdita del godimento a decorrere da quando le autorità avevano preso possesso di questi terreni, il valore attuale dei terreni incrementato dal plusvalore derivante dall’esistenza di alcuni edifici che erano stati costruiti dopo l’occupazione.

33. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che nel presente caso la natura della violazione accertata dalla sentenza principale le consente di partire dal principio della restitutio in integrum.

34. La Corte prende atto della posizione negativa del Governo con riferimento ad una eventuale restituzione del terreno.

In difetto di restituzione del terreno, l’indennizzo da fissare nella specie dovrà, come quello concesso nel caso Papamichalopoulos sopra citato, e concernente l’ impossessamento illecito in sé, riflettere l’idea di una cancellazione totale delle conseguenze della ingerenza in questione. Poiché è l’illegalità intrinseca dell’impossessamento, che è stata all’origine della violazione constatata, l’indennizzo deve necessariamente riflettere il valore pieno ed integrale dei beni.

35. Con riguardo al danno materiale, la Corte ritiene in conseguenza che l’indennizzo da concedere alla ricorrente non si limita al valore che la sua proprietà aveva alla data dell’occupazione. Per questa ragione essa ha invitato il perito a valutare anche il valore attuale del terreno oggetto del contendere e gli altri pregiudizi.

36. La Corte decide che lo Stato dovrà versare all’interessata il valore attuale del terreno. A questo valore si aggiungerà una somma relativa al mancato godimento del terreno dal momento in cui le autorità hanno preso possesso del terreno nel 1987 e per il deprezzamento dell’immobile. Inoltre, in difetto di controdeduzioni del Governo sulla perizia, è d’uopo concedere una somma per il mancato guadagno nell’attività alberghiera.

37. Quanto alla determinazione dell’ammontare di tale indennizzo, la Corte ratifica le conclusioni del rapporto peritale per la valutazione del pregiudizio subito. Questo ammonta a 763.691 Euro.

B. DANNO MORALE

38. La ricorrente, pretende 30.000 Euro a titolo di danno morale che le avrebbe causato il comportamento dello Stato. In difetto di restituzione del terreno, la ricorrente pretende una somma di 100.000 Euro.

39. Il Governo ritiene che l’accertamento della violazione costituisca una soddisfazione sufficiente.

40. Resta da verificare se la ricorrente possa pretendere la riparazione di un qualsivoglia pregiudizio morale.

La Corte ricorda a tale riguardo che non bisogna scartare in linea generale la possibilità di accordare la riparazione del pregiudizio morale dedotto da una persona giuridica: ciò dipende dalle circostanze delle singole fattispecie (Comingersoll c. Portogallo [GC], no 35382/97, CEDH 2000-IV, §§ 32-35). La Corte non può dunque escludere, in base alla sua giurisprudenza, che possa esserci, per una società commerciale, un danno diverso da quello materiale che esiga una riparazione pecuniaria.

41. Nel presente caso, il carattere illegale della privazione del terreno e la persistenza di tale situazione, ha dovuto causare, in capo alla Belvedere Alberghiera s.r.l. ed ai suoi amministratori e soci, delle molestie considerevoli, quantomeno nella conduzione degli affari correnti della società.

A tal riguardo, si può dunque stimare che la società ricorrente è stata lasciata in una situazione che giustifica la concessione di un indennizzo.

42. Statuendo secondo equità, come prevede l’art. 41, la Corte concede alla ricorrente 25.000 Euro.

III SPESE LEGALI

43. La ricorrente non domanda il rimborso delle spese sostenute davanti le giurisdizioni interne. Ella sollecita il rimborso delle spese sostenute davanti la Corte per un ammontare globale di 59.184, 44 Euro, di cui 51.183,89 Euro per onorari, oltre I.V.A. e contributi previdenziali(CPA).

44. Il Governo si rimette alla saggezza della Corte, pur sottolineando che la somma richiesta è eccessiva.

45. La Corte ricorda che la liquidazione della spese legali ai sensi dell’articolo 41 presuppone che esse siano fissate nella realtà, nella necessità ed in più, vi sia il carattere ragionevole del loro ammontare (Iatridis c. Grecia (equa soddisfazione) sopra citato, § 54). Inoltre, le spese di giustizia sono rimborsabili solo nella misura in cui esse sono connesse alla violazione constatata (Van de Hurk c. Paesi Bassi, sentenza del 19 aprile 1994, serie A n. 288, § 66).

46. La Corte non dubita della necessarietà delle spese richieste né che siano state effettivamente sostenute a tale titolo. Essa ritiene in ogni caso eccessivi gli onorari pretesi. La Corte considera di conseguenza che il rimborso abbia luogo solo in parte.

Tenuto conto delle circostanze della causa, e statuendo secondo equità come prevede l’articolo 41 della Convenzione, la Corte giudica ragionevole concedere alla ricorrente una somma pari a 30.000 Euro, aumentata di IVA e CPA.

IV SPESE DELLA PERIZIA

47. Per i suoi onorari e le spese relative all’espletamento della perizia, il perito estensore del rapporto domanda una somma globale di 10.000 Euro. Il suo calcolo tiene conto sia del lavoro di stima che dei sopralluoghi effettuati.

48. Il Governo non si pronuncia neppure a tal riguardo.

49. La ricorrente non si pronuncia neppure a tal proposito.

50 La Corte ricorda in primo luogo che la concessione dell’indennizzo concerne il suo potere discrezionale e che ad essa compete giudicare se tale indennizzo è necessario o appropriato. La remunerazione del perito si risolve nel caso di specie nelle spese legate alla realizzazione di una perizia che la Corte ha giudicato indispensabile al fine di conferire alla ricorrente la possibilità di ottenere l’eliminazione della violazione rilevata dalla sentenza principale.

Sulla base delle istruzioni della Camera, il cancelliere ha del resto informato il Governo ed il perito che le spese ed onorari relativi alla perizia incombevano in definitiva sullo Stato convenuto(vedere § 7).

51. La Corte non dubita della realtà e della necessità delle operazioni che il perito ha compiuto per assolvere al meglio il suo compito. Essa ritiene in conseguenza che la somma richiesta sia ragionevole. La Corte decide, in conseguenza, di accordare integralmente tale somma, di 10.000 Euro.

V INTERESSI MORATORI

52. La Corte giudica appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso marginale d’interesse praticato dalla Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI,

LA CORTE ALL’UNANIMITA’

1. Dichiara,

a) che la perizia è valida;

b) che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente, entro tre mesi dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all’art. 44§ 2 della Convenzione, le somme seguenti:

i. 763.691 Euro (settecento sessantatremila seicentonovantuno) per danno materiale;

ii. 25.000 Euro (venticinquemila) per danno morale;

iii. 30.000 Euro (trentamila) per le spese legali, più IVA e CPA;

iv. tutto quanto possa essere dovuto a titolo di imposta sulle predette somme;

c) che lo Stato convenuto deve versare al perito, sig. Dini, entro i tre mesi, 10.000 Euro (diecimila euro);

d) che a partire dalla scadenza del predetto termine e fino al versamento, tali somme saranno maggiorate di un interesse semplice ad un tasso marginale d’interesse praticato dalla Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;

2. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il surplus.

Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 30 ottobre 2003 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento.

Christos Rozakis (Presidente)

Erik Fribergh (Cancelliere )

Alla presente sentenza si trova annessa, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del Regolamento, l'esposizione dell'opinione concordante del giudice Lorenzen.

OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE LORENZEN

Ho votato per l’unanime decisione sull’equa soddisfazione che deve essere garantita alla ricorrente in base all’art. 41 della Convenzione, ma con grande esitazione circa il quantum del danno pecuniario. I motivi della mia esitazione sono i seguenti.

Nel calcolare la compensazione per il danno pecuniario bisogna ricordare che l’occupazione illegale riguardava una superficie piuttosto esigua (1.375 metri quadrati) che la ricorrente aveva acquistato due anni prima dell’occupazione. Un esperto ha stimato il valore dell’area in 41.833 euro al tempo dell’occupazione e di euro 71.013 alla fine del 2002. Il notevole interesse della ricorrente, nei confronti di questa superficie, sembra derivi dal fatto che la medesima gli consentiva di accedere direttamente ad una spiaggia privata, così incrementando le tariffe delle stanze del suo hotel, suscettibili di un aumento del 15% secondo parere dell’esperto. Concordando con quanto riportato nella relazione dell’esperto, il volume di affari annuale dell’hotel della ricorrente, tuttora con dodici stanze, non ha mai superato tra il 1987 ed il 2002 gli euro 121.000 e la media per questo periodo si e’ aggirata attorno agli 81.000 euro.

Basandosi su queste premesse ho difficoltà ad accettare che la compensazione per il danno pecuniario possa essere stimata in 763.691 euro. In particolare, ritengo eccessivo garantire alla ricorrente una compensazione per la perdita di guadagni per un periodo di non meno di 45 anni (1987-2032), calcolata su un totale di euro 388.098. Non ho trovato precedenti nella giurisprudenza di questa Corte per compensare una perdita di guadagni per un periodo così lungo nemmeno nel caso di occupazioni illegali. Inoltre sembra che la perizia dell’esperto calcoli l’ultimo periodo di 30 anni senza una richiesta della Corte, ma solo su iniziativa del perito della ricorrente. Per di piu’, dubito che sia ragionevole, nelle circostanze del caso, compensare allo stesso tempo la perdita di guadagni ed il mancato godimento del fondo calcolato in euro 76.431.

Comunque, dal momento che il Governo non ha contestato le conclusioni dell’esperto, ho espresso il mio consenso a concedere per intero la somma per il danno pecuniario. La mia opinione concordante intende comunque evidenziare che i principi usati in questo caso per calcolare il danno pecuniario non dovrebbero costituire un precedente per futuri casi analoghi.


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ANCIENNE DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE BELVEDERE ALBERGHIERA SRL c. ITALIE

(Requête no 31524/96)

ARRÊT

(Satisfaction équitable)

STRASBOURG

Strasbourg, le 30 octobre 2003

En l'affaire Belvedere Alberghiera Srl c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

MM. C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka,

B. Conforti
G. Bonello,
Mme V. Strážnická,
MM. P. Lorenzen,
E. Levits, juges
et de M. E. Fribergh, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 octobre 2003,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 31524/96) dirigée contre la République italienne et dont une société à responsabilité limitée de droit italien, la société Belvedere Alberghiera S.r.l. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 2 mai 1996, en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requérante alléguait une atteinte injustifiée à son droit au respect de ses biens.

Le 1er juillet 1998, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement italien (« le Gouvernement »), en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. A a suite de l'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention le 1er novembre 1998, et conformément à l'article 5 § 2 dudit Protocole, l'examen de l'affaire a été confié à la Cour. Conformément à l'article 52 § 1 du règlement de la Cour, le président de la Cour a attribué l'affaire à la deuxième section. Le 21 septembre 1999, la chambre a déclaré la requête recevable et a décidé de tenir une audience sur le fond. L'audience s'est déroulée en public le 13 janvier 2000.





1. A l’origine del caso, vi è un ricorso (n. 31524/96) diretto contro la Repubblica italiana, con il quale una società a responsabilità limitata di diritto italiano, la società Belvedere Alberghiera s.r.l (“la ricorrente”), aveva adito la Commissione europea dei Diritti dell’Uomo (“la Commissione”) il 2 maggio 1996, in virtù del vecchio articolo 25 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”). La ricorrente deduceva una lesione ingiustificata al suo diritto al rispetto dei suoi beni.

Il primo luglio 1998, la Commissione ha deciso di portare il ricorso alla conoscenza del Governo italiano ("il Governo"), invitandolo a presentare per iscritto delle osservazioni sulla sua ricevibilità e sulla fondatezza nel merito. Dopo l’entrata in vigore del Protocollo n. 11 della Convenzione il 1 novembre 1998, e conformemente all’art. 5 §2 del suddetto Protocollo, l’esame della controversia è stata deferita alla Corte. Conformemente all’art. 52 § 1 del Regolamento della Corte, il presidente della Corte ha attribuito il caso alla seconda sezione. Il 21 settembre 1999, la Camera ha dichiarato ricevibile il ricorso ed ha deciso di tenere un’udienza sul merito. L’udienza si è svolta in pubblico il 13 gennaio 2000.
Peer comment(s):

agree Drem : bastava anche meno contesto però ;-))
28 mins
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4 KudoZ points awarded for this answer. Comment: "grazie, meglio di così! :)"
5 mins

sull'essenziale ?

Propongo "sull'essenziale" (Zingarelli) ...
Delphine :-)
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+4
16 mins

nel merito

a tal proposito
Boch Zingarelli dice: "jouger une cause sur le fond": giudicare una causa nel merito
Peer comment(s):

agree Silvia Carmignani
32 mins
agree Catherine Prempain
51 mins
agree Cristina Giannetti
1 hr
agree Jean-Marie Le Ray
1 hr
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16 mins

sulla questione (di fondo)

mi sembra si adatti bene :)
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+1
16 mins

sulla questione

Dal contesto sembrerebbe proprio questo.
Ciao!

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Note added at 20 mins (2004-03-17 11:51:55 GMT)
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sugli argomenti in questione
oppure anche \"IN MERITO\"

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Note added at 21 mins (2004-03-17 11:53:21 GMT)
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o \"NEL MERITO della questione\"
Peer comment(s):

agree Liana Coroianu
12 mins
grazie LiaT
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29 mins

sul principio

ciao
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